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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 4 - CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA

Articolo 69 octies : Proroga dei termini

1.   Il Presidente, su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, proroga i termini fissati per la terza lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, a norma dell'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy