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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 2 - SECONDA LETTURA

Articolo 69 : Ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio

1.   La commissione competente per il merito, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2.   Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 169 e 170 e mira a:

(a)   ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero

(b)   raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero

(c)   modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore,

(d)   tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo l'approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura.

La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3.   Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 63, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy