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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 6 : RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA

Articolo 190 : Aggiornamento della discussione o della votazione (1)

1.   All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente. Il Presidente informa immediatamente il Parlamento di tale notifica.

2.   Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3.   Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

4.   Prima o durante una votazione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una richiesta di aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

(1) L'articolo 190 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 209).
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy