TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 43 : Informazione e accesso del Parlamento ai documenti
1. Durante l'intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere accesso a tutti i documenti relativi alle proposte di atti legislativi, a parità di condizioni con il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.
2. In sede di esame di una proposta di atto legislativo, la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata dell'andamento della proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare del delinearsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria, o dell'intenzione dell'autore di ritirare la sua proposta.