TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 4 - CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA
Articolo 70 : Convocazione del Comitato di conciliazione
Qualora il Consiglio comunichi al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla sua posizione, il Presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane o, qualora tale termine sia stato prorogato, di otto settimane, previsto dall'articolo 294, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, decorre dal giorno in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.