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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 4 - CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA

Articolo 72 : Progetto comune

1.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

2.   Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato di una relazione.

3.   Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

4.   Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

5.   Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

6.   Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

7.   Gli articoli 49, 50 e 53 non si applicano alla terza lettura.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy