Articolo 109 : Applicazione provvisoria o sospensione dell'applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale
Qualora la Commissione o il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza informino il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento può invitare il Consiglio, la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante a rilasciare una dichiarazione seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente o a norma dell'articolo 113, le quali possono includere, in particolare, una richiesta rivolta al Consiglio di non applicare provvisoriamente un accordo fino all'approvazione del Parlamento.
Tale procedura si applica quando la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante propongono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.