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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO III : RELAZIONI ESTERNE
CAPITOLO 1 : ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 109 : Applicazione provvisoria o sospensione dell'applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale

Qualora la Commissione o il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza informino il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento può invitare il Consiglio, la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante a rilasciare una dichiarazione seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente o a norma dell'articolo 113, le quali possono includere, in particolare, una richiesta rivolta al Consiglio di non applicare provvisoriamente un accordo fino all'approvazione del Parlamento.

Tale procedura si applica quando la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante propongono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy