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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO IV : TRASPARENZA DEI LAVORI

Articolo 116 bis : Accesso al Parlamento

1.   I titoli di accesso per i deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall'Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l'uso e il ritiro dei titoli di accesso.

2.   I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza.

3.   Le entità elencate nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:

-   il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo;

-   le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; nonché

-   le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Fatta salva l'applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il Segretario generale, previa autorizzazione dei questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un'audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d'inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente.

4.   I questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 3 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

5.   L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy