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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 178 : Votazione (1)

1.   Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

Tuttavia, il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

2.   Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3.   Per l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi per i quali i trattati prevedano una maggioranza specifica.

4.   Qualora il Presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

5.   Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

6.   Il risultato della votazione è registrato.

(1) L'articolo 178 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 209).
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy