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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - febbraio 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 7 : PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 193 : Testi approvati

1.   I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

2.   I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del Presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata da tali due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

3.   Si applica la procedura di cui all’articolo 231 qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.

4.   Le posizioni approvate dal Parlamento ai sensi della procedura legislativa ordinaria si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione in Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato indica tutti gli emendamenti approvati.

5.   Dopo la messa a punto, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy