TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 25 : Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il Segretariato del Parlamento e i suoi organi.
3. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.
4. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.
5. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 35 per i deputati non iscritti.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato del Parlamento e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.
7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del bilancio del Parlamento.
8. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori e può chiedere che essi svolgano determinati compiti.
9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni o le missioni delle commissioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.
Allorquando tali riunioni o missioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato sulla base del Codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza. Si procede allo stesso modo anche per quanto riguarda le delegazioni.
10. L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 222.
11. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo.
12. L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di posizioni e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
13. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.
14. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.
15. L'Ufficio di presidenza designa un vicepresidente al quale è affidato il compito di condurre consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo.
16. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione dello Statuto dei deputati e decide riguardo agli importi delle indennità sulla base del bilancio annuale.