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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - marzo 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 9 : ALTRE PROCEDURE

Articolo 104 : Rifusione

1.   Se al Parlamento è sottoposta una proposta di rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

2.   La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (1) onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

3.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento.

4.   Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente dichiara che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

(1) Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy