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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - marzo 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 5 : RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

Articolo 135 : Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

1.   Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere per iscritto al Presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

2.   La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie.

Conformemente all'articolo 149 bis, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti possono essere presentate da una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3.   Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4.   Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 183 concernente le dichiarazioni di voto.

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.

5.   Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 123, paragrafi 4 e 5.

6.   Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti dei gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 187 e 188 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Gli autori hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 133) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy