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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2019
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 3 - NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Articolo 72 : Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio

Qualora il Parlamento abbia approvato la propria posizione in prima lettura, quest'ultima costituisce il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. Tali decisioni sono comunicate in Aula durante la tornata successiva alla votazione in commissione e sono menzionate nel processo verbale.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy