TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 3 - NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Articolo 73 : Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento
Se la posizione del Consiglio in prima lettura è stata deferita alla commissione competente, la posizione del Parlamento in prima lettura costituisce, nel rispetto dell'articolo 68, il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo.
Qualora la posizione del Consiglio in prima lettura contenga elementi che non sono contemplati dal progetto di atto legislativo o dalla posizione del Parlamento in prima lettura, la commissione può adottare orientamenti per la squadra negoziale, anche sotto forma di emendamenti alla posizione del Consiglio.