TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 93 : Procedura di bilancio annuale
La commissione competente può decidere di redigere qualsiasi relazione che ritenga opportuna in materia di bilancio, tenendo conto dell'allegato all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(1).
Qualsiasi altra commissione può esprimere un parere entro il termine fissato dalla commissione competente.
Accordo interistitzonale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).