TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 96 : Adozione definitiva del bilancio
Una volta constatata l'adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente proclama in Aula che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.