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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2019
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 97 : Regime dei dodicesimi provvisori

1.   Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio degli stanziamenti aperti per l'esercizio precedente sono deferite alla commissione competente.

2.   La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio.

3.   Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy