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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2019
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO III : RELAZIONI ESTERNE
CAPITOLO 1 : ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 114 : Accordi internazionali

1.   Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo questa fase preparatoria. Essa informa la Conferenza dei presidenti di commissione della sua decisione.

2.   La commissione competente si informa quanto prima presso la Commissione circa la base giuridica scelta per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 40, la base giuridica scelta.

3.   Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente.

4.   In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente, elaborata di sua iniziativa o dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati, può adottare raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.

5.   Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 105 o dell'articolo 48, paragrafo 1.

6.   In qualsiasi momento prima della votazione del Parlamento su una richiesta di approvazione o di parere, la commissione competente o almeno un decimo dei deputati che compongono il Parlamento possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati.

Prima della votazione del Parlamento sulla proposta, il Presidente può chiedere il parere della commissione competente per le questioni giuridiche, che riferisce le sue conclusioni al Parlamento.

Se il Parlamento approva la proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia, la votazione sulla richiesta di approvazione o di parere è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

7.   Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a dare la sua approvazione alla conclusione, al rinnovo o alla modifica di un accordo internazionale, il Parlamento decide con votazione unica in conformità dell'articolo 105.

Qualora il Parlamento rifiuti di dare la sua approvazione, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso, rinnovato o modificato.

Fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 3, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di rinviare la decisione sulla procedura di approvazione per non più di un anno.

8.   Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a esprimere il suo parere sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, non sono ricevibili emendamenti al testo dell'accordo. Fatto salvo l'articolo 181, paragrafo 1, gli emendamenti al progetto di decisione del Consiglio sono ricevibili.

Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

9.   I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate verificano che, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza forniscano al Parlamento informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi dei preparativi dei negoziati, della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi incluse le informazioni sui progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni relative all'attuazione di tali accordi.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy