1. Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.
2. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente almeno tre ore prima dell'inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della tornata, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.
3. Per tener conto di circostanze che si verificano dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di una tornata, il Presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici, può proporre una discussione straordinaria. Tale proposta di discussione straordinaria è votata all'inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati almeno un'ora prima del voto.
4. Il Presidente stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola è ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell'articolo 171, paragrafi 4 e 5.
5. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.