CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 172 : Interventi di un minuto
Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.