CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 173 : Fatto personale
1. Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è ascoltato alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.
L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.
2. Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.