1. Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere la votazione per parti separate.
2. La richiesta deve essere presentata al più tardi la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.