1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa lo chiedano per iscritto al più tardi la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.
Le disposizioni di cui all'articolo 190 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 9, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.
2. Ciascun gruppo politico può presentare non più di cento richieste di votazioni per appello nominale per tornata.
3. La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica.
Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato per ultimo a votare. Il voto viene espresso oralmente dicendo "sì", "no" o "astensione".
4. Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.