TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 4 : DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
Articolo 81 : Posizione della Commissione sugli emendamenti
Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione.
Se del caso, tale posizione è inserita nella relazione della commissione competente.