TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 : NOMINE
Articolo 130 : Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
1. Il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.
2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.
3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.
4. Se il Parlamento esprime parere negativo su una candidatura, il Presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.