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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - febbraio 2020
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 : NOMINE

Articolo 130 : Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

1.   Il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.

2.   La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.

3.   La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

4.   Se il Parlamento esprime parere negativo su una candidatura, il Presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.

Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy