Precedente 
 Seguente 
Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - febbraio 2020
EPUB 140kPDF 667k
INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 4 : MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI

Articolo 177 : Modalità di ricorso interno

Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente a norma dell'articolo 176, paragrafi da 1 a 5, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione, annullare, confermare o modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.

Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2020Note legali - Informativa sulla privacy