Precedente 
 Seguente 
Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - giugno 2020
EPUB 140kPDF 667k
INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7 : Difesa dei privilegi e dell'immunità

1.   Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2.   In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

3.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dalla circostanza che tale richiesta abbia condotto o meno all'adozione di una decisione.

4.   Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti.

5.   Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020Note legali - Informativa sulla privacy