1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.
Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nella carica di questore.
2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.