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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - giugno 2020
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 2 - SECONDA LETTURA

Articolo 63 : Comunicazione della posizione del Consiglio

1.   La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il Presidente ne dà l'annuncio in Aula. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all'annuncio, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente, il relatore o con entrambi, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 61. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

2.   Il giorno del suo annuncio in Aula, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente in prima lettura.

3.   L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020Note legali - Informativa sulla privacy