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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - giugno 2020
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 10 : ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 111 : Atti delegati

1.   Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più atti delegati.

2.   Durante la tornata successiva alla ricezione dell'atto delegato, il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione.

Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente.

3.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all'atto delegato. Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione entro dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata.

4.   Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 3 indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

5.   Il Parlamento approva tale proposta entro il termine specificato nell'atto legislativo di base e a maggioranza dei membri che lo compongono, in conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità delle disposizioni dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

6.   Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

-   essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

-   se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;

-   se, entro 24 ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è posta in votazione;

-   se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è stata sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata;

-   l'adozione di una siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.

7.   La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri o che si oppone alla proroga tacita della delega di poteri prevista da tale atto.

In conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di revoca della delega di poteri richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento.

8.   Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2020Note legali - Informativa sulla privacy