TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 6 : Revoca dell'immunità
1. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:
- il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, e che
- il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e che non ritenga opportuno rivelare.