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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6 : Revoca dell'immunità

1.   Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:

-   il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, e che

-   il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e che non ritenga opportuno rivelare.

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy