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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 10 : Norme di comportamento

1.   Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco e si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali. I deputati rispettano la dignità del Parlamento e non ne danneggiano la reputazione.

2.   I deputati non compromettono il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.

3.   I deputati non turbano l'ordine in Aula e non adottano comportamenti inappropriati. È vietato esporre striscioni.

4.   Durante le discussioni parlamentari in Aula, i deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio offensivo.

Nel valutare se il linguaggio utilizzato da un deputato durante una discussione in Aula è offensivo o meno occorre tener conto, tra l'altro, delle intenzioni identificabili dell'oratore, della percezione della sua dichiarazione da parte del pubblico, della misura in cui essa danneggia la dignità e la reputazione del Parlamento, nonché della libertà di parola del deputato interessato. A titolo di esempio, il linguaggio diffamatorio, l'incitamento all'odio e l'incitamento alla discriminazione basata, in particolare, su un motivo indicato all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituirebbero di norma casi di "linguaggio offensivo" ai sensi del presente articolo.

5.   I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

6.   I deputati si astengono da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale e rispettano il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, allegato al presente regolamento (1).

Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.

7.   Qualora una persona che lavora per un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al presente articolo, tale condotta può, se del caso, essere imputata al deputato in questione.

8.   L'applicazione del presente articolo non ostacola peraltro la vivacità delle discussioni parlamentari né compromette la libertà di parola dei deputati.

9.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organi, alle commissioni e alle delegazioni del Parlamento.

(1) Cfr. allegato II.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy