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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 21 : Cessazione anticipata delle cariche

La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra posizione cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono.

Qualora un relatore violi le disposizioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari (1), la commissione che lo ha designato può revocare tale carica, su iniziativa del Presidente e su proposta della Conferenza dei presidenti. Le maggioranze previste al primo comma si applicano mutatis mutandis a ciascuna fase di tale procedura.

(1) Cfr. allegato I.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy