TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 4 - CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA
Articolo 75 : Proroga dei termini
1. Il Presidente, su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, proroga i termini fissati per la terza lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, a norma dell'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.