TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 101 : Cooperazione interistituzionale
In conformità dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e la riconciliazione delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate.
Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.