TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 5 : RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI
Articolo 143 : Proposte di risoluzione
1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.
Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.
2. La proposta di risoluzione non può:
- contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento, in particolare l'articolo 47, stabilisce altre procedure e competenze specifiche; oppure
- trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento.
3. Ogni deputato può presentare al massimo una proposta di questo tipo al mese.
4. La proposta di risoluzione è presentata al Presidente, che verifica se soddisfa i criteri applicabili. Se il Presidente reputa la proposta ricevibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.
5. La commissione competente decide sulla procedura, che può comprendere il trattamento congiunto della proposta di risoluzione con altre proposte di risoluzione o relazioni, la formulazione di un parere, anche sotto forma di lettera, o l'elaborazione di una relazione a norma dell'articolo 54. La commissione competente può anche decidere di non dare seguito alla proposta di risoluzione.
6. Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni del Presidente, della commissione e della Conferenza dei presidenti.
7. La relazione di cui al paragrafo 5 deve contenere il testo della proposta di risoluzione.
8. I pareri sotto forma di lettera di cui al paragrafo 5 destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono ad esse trasmessi a cura del Presidente.
9. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 5, di elaborare una relazione in merito.
Una volta che la proposta di risoluzione sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione competente, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla. La commissione competente può esercitare tale facoltà di ritiro sino all'apertura della votazione finale in Aula.