TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 6 : CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI
Articolo 146 : Consultazione del Comitato delle regioni
1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.
2. Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.
Nella sua richiesta, la commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere.
Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano poste in votazione.
3. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente.