Precedente 
 Seguente 
Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
EPUB 144kPDF 681k
INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 6 : CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI

Articolo 147 : Richieste alle Agenzie europee

1.   Ove il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad un'Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al Presidente del Parlamento. Tali richieste riguardano temi che rientrino nella missione dell'Agenzia interessata e sono corredate di informazioni generali che definiscano la questione e l'interesse dell'Unione.

2.   Il Presidente, previa consultazione della commissione competente, trasmette la richiesta all'Agenzia o adotta ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta trasmessa dal Presidente ad un'Agenzia prevede un termine per la risposta.

3.   Qualora l'Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il Presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy