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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 7 : ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Articolo 148 : Accordi interistituzionali

1.   Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure.

Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento.

2.   Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente per il merito, ai sensi dell'articolo 236, paragrafi da 2 a 6.

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy