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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - gennaio 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 4 : MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI

Articolo 175 : Misure immediate

1.   Il Presidente richiama all'ordine il deputato che violi le norme di comportamento di cui all'articolo 10, paragrafi 3 o 4.

2.   In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

3.   Qualora la violazione delle norme continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

4.   In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

5.   Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafi 3 o 4, da parte di un deputato.

6.   Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che violano l'articolo 10, paragrafi 3 o 4.

L'ordine ha effetto immediato. Esso deve tuttavia essere confermato dall'Ufficio di presidenza, che si pronuncia entro quattro settimane dalla data in cui l'ordine è stato dato, oppure, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione.

7.   I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 6 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

8.   Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento dei deputati, il presidente di una tornata, di un organo, di una commissione o di una delegazione può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 176, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy