TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE
Articolo 15 : Candidature e disposizioni generali
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1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, seguito dai vicepresidenti e dai questori, conformemente al disposto dell'articolo 191.
Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati e possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Prima di ciascuno scrutinio possono essere presentate nuove candidature.
Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati sono eletti per acclamazione, a meno che un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta richiedano uno scrutinio segreto.
In caso di scrutinio unico per più di un titolare di carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti disponibili.
2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli orientamenti politici come pure del genere e dell'equilibrio geografico.