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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 15 : Candidature e disposizioni generali (1)

1.   Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, seguito dai vicepresidenti e dai questori, conformemente al disposto dell'articolo 191.

Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati e possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Prima di ciascuno scrutinio possono essere presentate nuove candidature.

Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati sono eletti per acclamazione, a meno che un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta richiedano uno scrutinio segreto.

In caso di scrutinio unico per più di un titolare di carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti disponibili.

2.   Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli orientamenti politici come pure del genere e dell'equilibrio geografico.

(1) L'articolo 15 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy