TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE
Articolo 16 : Elezione del Presidente - allocuzione inaugurale
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1. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.
2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.