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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 17 : Elezione dei vicepresidenti

1.   Successivamente si procede all'elezione, con un unico scrutinio, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione dei vicepresidenti abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy