TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE
Articolo 17 : Elezione dei vicepresidenti
1. Successivamente si procede all'elezione, con un unico scrutinio, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.
Qualora l'elezione dei vicepresidenti abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.