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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 19 : Durata delle cariche (1)

1.   La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nella carica di questore.

2.   Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

(1) L'articolo 19 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy