1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore conformemente alle disposizioni in materia di elezioni riguardanti ciascuna carica.
Il nuovo vicepresidente prende il posto del vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza.
2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, un vicepresidente, identificato sulla base dell'ordine di precedenza, esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.