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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 20 : Vacanza (1)

1.   Qualora il Presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore conformemente alle disposizioni in materia di elezioni riguardanti ciascuna carica.

Il nuovo vicepresidente prende il posto del vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza.

2.   Qualora si renda vacante la carica di Presidente, un vicepresidente, identificato sulla base dell'ordine di precedenza, esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

(1) L'articolo 20 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy