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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI

Articolo 23 : Attribuzioni dei vicepresidenti

1.   Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti identificato sulla base dell'ordine di precedenza di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 77, paragrafo 3.

3.   Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di svolgere le funzioni attribuite al Presidente dall'articolo 137 e dall'articolo 138, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy