TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 23 : Attribuzioni dei vicepresidenti
1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti identificato sulla base dell'ordine di precedenza di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 77, paragrafo 3.
3. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di svolgere le funzioni attribuite al Presidente dall'articolo 137 e dall'articolo 138, paragrafo 2.