TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 47 : Richieste alla Commissione di presentare proposte
1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Parlamento approva una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 54. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.
2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata di una motivazione di non oltre 150 parole.
La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente per il merito.
Prima della trasmissione alla commissione competente per il merito, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.
La commissione competente per il merito decide in merito al seguito da dare alla proposta entro tre mesi dal deferimento e dopo aver dato agli autori della proposta la possibilità di rivolgersi alla commissione.
Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.
3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata di raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta.
4. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.
5. La commissione competente per il merito segue l'avanzamento di ogni atto giuridico dell'Unione proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.
6. La Conferenza di presidenti di commissione controlla regolarmente il rispetto da parte della Commissione del punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare. La Conferenza dei presidenti di commissione riferisce regolarmente sui risultati di tale monitoraggio alla Conferenza dei presidenti.