TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 48 : Esame di atti giuridicamente vincolanti
1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente.
2. In caso di dubbio, il Presidente può, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente, sottoporre una questione di competenza alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, o del presidente di quest'ultima, in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2.
3. La commissione competente può decidere in qualsiasi momento di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa tiene particolarmente conto di questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione.
4. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.