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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - Settembre 2021
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 4 - CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA

Articolo 77 : Delegazione al Comitato di conciliazione

1.   La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

2.   La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici figuranti quali membri della delegazione del Parlamento.

3.   I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri della commissione competente, a eccezione di tre membri che sono nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore per la seconda lettura della commissione competente come pure il relatore per parere di ogni commissione associata sono in ogni caso membri della delegazione.

4.   I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

5.   Ciascuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione può inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. Qualora la delegazione non comprenda alcun deputato non iscritto, uno di questi può partecipare a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6.   La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7.   La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione.

8.   I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2021Note legali - Informativa sulla privacy